Art. 11.
(Servizi sociali).

      1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici del servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con lo stesso convenzionati.
      2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. Esse possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o da soggetti privati che sono ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti propri delle medesime sezioni.
      3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le prestazioni rese sulla base di apposite convenzioni stipulate ogni biennio dal Ministero della giustizia.

 

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